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Ordinanza — n. 33496/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of effective comparison with first instance facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's complaints regarding factual reconstruction and evidence evaluation fall exclusively within the competence of the trial court, which provided adequate and logical reasoning. Consequently, the higher court found no grounds to interfere with the lower court's assessment of the drug possession and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters remain within the exclusive competence of the court of first instance, provided its reasoning is logical and based on sound inferences.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation evidence appreciation competence trial court drug trafficking case traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRELLI ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 24/12/2001 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15904/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Caltanissetta ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5-6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in considerazione del quantitativo rilevante di sostanza stupefacente trasportata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consig estensore Il P