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Ordinanza — n. 33493/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and remits factual assessment to trial court under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the trial court's findings on criminal liability and intent, but the Court found these complaints generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the Court ruled that the assessment of facts and evidence remains the exclusive competence of the trial judge, who provided adequate motivation based on shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the complaints are generic and fail to contrast with the factual findings and evidentiary evaluation of the court of first instance, reserving the assessment of facts and credibility to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints factual assessment evidentiary evaluation Art. 616 c.p.p. criminal liability judicial competence motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 337 c.p.
15737/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.
art. 337 c.p
15737/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOSTOV KOSTANTIN DOBREV nato il 21/05/1999 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 15737/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato /oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti / perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo . per la ostinata opposizione rivolta conto gli stessi pubblici ufficiali, pacificamente riconosciuti come tali sulla base di emergenze processuali correttamente valutate; ritenuto che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il gi