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Ordinanza — n. 33490/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33490/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI GABRIELE nato a TAORMINA il 03/02/1988 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15708/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto/concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza detla Corte di appello di. Milano,che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla suddivisione in più ipvolucri, dalla disponibilità di strumentazione utile alla preparazione delle dosi, daIrdiversa tipologia di sostanze detenute, dalle modalità del controllo avvenuto presso la propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari sempre per spaccio, quindi, sulla ba se di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33490/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 15708/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto/concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza detla Corte di appello di. Milano,che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla suddivisione in più ipvolucri, dalla disponibilità di strumentazione utile alla preparazione delle dosi, daIrdiversa tipologia di sostanze detenute, dalle modalità del controllo avvenuto presso la propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari sempre per spaccio, quindi, sulla ba se di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup bene sequestrato traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI GABRIELE nato a TAORMINA il 03/02/1988 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15708/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto/concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza detla Corte di appello di. Milano,che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla suddivisione in più ipvolucri, dalla disponibilità di strumentazione utile alla preparazione delle dosi, daIrdiversa tipologia di sostanze detenute, dalle modalità del controllo avvenuto presso la propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari sempre per spaccio, quindi, sulla ba se di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Cpnsigliere estensore Il President