Ordinanza — n. 33487/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANEM SHERIF (0349UQ5) nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 777- R.G. 15687/25 Ritenuto che il motivo, dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle offese rivolte agli agenti di polizia, sul carattere offensivo dell'espressioni utilizzate e sulla correlazione con un atto dell'ufficio), mentre nel ricorso si reiterano le stesse censure in merito alla valutazione del compendio probatorio senza evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamenti delle prove assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 33487/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 15687/25 Ritenuto che il motivo, dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle offese rivolte agli agenti di polizia, sul carattere offensivo dell'espressioni utilizzate e sulla correlazione con un atto dell'ufficio), mentre nel ricorso si reiterano le stesse censure in merito alla valutazione del compendio probatorio senza evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamenti delle prove assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANEM SHERIF (0349UQ5) nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 777- R.G. 15687/25 Ritenuto che il motivo, dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle offese rivolte agli agenti di polizia, sul carattere offensivo dell'espressioni utilizzate e sulla correlazione con un atto dell'ufficio), mentre nel ricorso si reiterano le stesse censure in merito alla valutazione del compendio probatorio senza evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamenti delle prove assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Co re estensore Il Preside