Ordinanza — n. 33481/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3AMAAOUI HAMZA nato a NIZZA MONFERRATO il 21/04/1994 avverso la sentenza del 03/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15629/25 MOTIVI DELLA. DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di .lamaaoui Hamza contro la sentenza n. 142/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 3 marzo 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 15629/25 MOTIVI DELLA. DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di .lamaaoui Hamza contro la sentenza n. 142/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 3 marzo 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3AMAAOUI HAMZA nato a NIZZA MONFERRATO il 21/04/1994 avverso la sentenza del 03/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15629/25 MOTIVI DELLA. DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di .lamaaoui Hamza contro la sentenza n. 142/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 3 marzo 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiannento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 Il Cons