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Ordinanza — n. 33479/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded facts and logical errors in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ilyas Adraoui inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already excluded the objective triviality of the offense and found the recidivism condition established, rejecting the appellant's arguments as logically flawed. Consequently, the court held that these substantive evaluations could not be re-evaluated in the appeal stage, rendering the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: When the lower court's findings on the objective triviality of the offense and the condition of recidivism are not affected by evident logical defects, the appeal is inadmissible as the court of appeal cannot independently re-evaluate these substantive assessments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility objective triviality of offense recidivism condition established logical defects in reasoning Article 616 Code of Criminal Procedure allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADRAOUI ILYAS nato a BRENO il 29/06/1991 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15610/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate in tema di 131-bis cod. pen. sono manifestamente infopdate lavendo la Corte di merito escluso non solo l'oggettiva tenuità del fatto, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, essendo del tutto irrilevanti le difformi valutazioni operate in altro procedimento per fatti analoghi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente