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Ordinanza — n. 33478/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific arguments against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the Brescia Court of Appeal failed to properly address responsibility, yet the court found the lower court's reasoning was congruent and specific. Consequently, the appeal was rejected for being absolutely generic because it did not explain why the lower court's decision was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, failing to specify why the lower court's reasoning is defective or contradicts the facts established.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility under Art 616 lack of specific arguments procedural costs award Cassazione Roma decision condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKIRI MOHAMED nato il 08/04/1997 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; " RG. 15607/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta . rispetto alla motivazione della Corte appello di Brescia, che,• contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità,mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Co i ere estensore Il Presidente