Ordinanza — n. 33474/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDRI NICCOLO nato a ROMA il 13/06/2003 avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.15564/25 Ritenuto che sulla confisca dei due telefoni cellulari in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale strumento per commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserito utilizzo lecito per motivi personali e di lavoro dei due telefoni conformemente a quanto dichiarato dall'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tenuto conto della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato circa l'utilizzo di uno dei due telefoni per una relazione extraconiugale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen, art. 444 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33474/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 240 cod. pen. quale strumento per commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserito utilizzo lecito per motivi personali e di lavoro dei due telefoni conformemente a quanto dichiarato dall'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tenuto conto della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato circa l'utilizzo di uno dei due telefoni per una relazione extraconiugale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDRI NICCOLO nato a ROMA il 13/06/2003 avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.15564/25 Ritenuto che sulla confisca dei due telefoni cellulari in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale strumento per commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserito utilizzo lecito per motivi personali e di lavoro dei due telefoni conformemente a quanto dichiarato dall'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tenuto conto della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato circa l'utilizzo di uno dei due telefoni per una relazione extraconiugale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consicilere estensore Il Presiden