Italian Court dismisses appeal on generic grounds regarding factual reconstruction and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the presence of other fans during the incident and challenged the sentencing balance. The court rejected these claims as generic and unsupported by the trial record, noting that the lower court adequately motivated the conviction based on available evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic arguments or unsupported factual reconstructions are inadmissible, and challenges to sentencing balance without specific criticism of the equivalence judgment are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNABEI LORENZO nato a ROMA il 05/08/2000 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15533/25 Ritenuto che il primo motivo è generico perché articolato sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione la presenza dell'imputato durante il lancio dei fumogeni da parte degli altri tifosi laziali durante lo scontro con le forze dell'ordine senza confrontarsi con le risultanze istruttorie di cui si sollecita una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale al reato di cui al capo 3) relativo al possesso ed utilizzo di fumogeni e artifici pirotecnici l è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine; ritenuto che le altre censure sull'omessa applicazione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sono inammissibili, non solo perché generiche rispetto alle valutazioni sulla gravità dei fatti e sui motivi della condotta espresse dalla Corte di appello ai fini della determinazione della pena, ma anche in considerazione della genericità del motivo di appello/ che si limitava ad invocare il minimo della pena senza censurare specificamente il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti formulato dal giudice di primo grado in rapporto di equivalenza; rilevato che dalla inammissibilità del ricorse consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrentVal pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilf i ricorse e condanna i ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consi fre estensore Il