Court dismisses appeal on insult charges, ruling public official's dignity is harmed by potential audience regardless of actual listeners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that an insult requires the offensive expressions to be actually heard by the public official, but the court held that the mere potential for the audience to hear them constitutes a psychological aggravation sufficient to harm the official's performance. Consequently, the lower court's adequate reasoning on the nature of the expressions was upheld, and the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 516 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An insult against a public official is established when the offensive expressions have the potential to be heard by the audience present, as this possibility alone creates a psychological burden compromising the official's duties, rendering the actual hearing of the words unnecessary for conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLAVAS STJEPAN nato il 01/07/1967 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15529/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato,. considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 Rv. 269828); ritenuto che ugualmente inammissibili sono le censure circa la valutazione della natura offensiva delle espressioni verbali utilizzate, avendo la Corte di appello fornito su tale punto una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 26 set