Criminal appeal dismissed for genericity; lower court adequately reasoned on escape and probation suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The Court of Appeal had already provided sufficient reasoning regarding the elements of the escape offense under Article 385 of the Penal Code and the conditions for suspending the sentence. Consequently, the Court found no need to re-evaluate the facts or apply different legal standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court has already provided adequate and logical reasoning on the facts and law, rendering a re-evaluation unnecessary.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA LUANA nato a PALERMO il 21/08/1983 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 15524/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto, alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenutoo. in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento /che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sulla armar= applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse in punto di prognosi sfavorevole, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivo su tale punto;
Ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Preside