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Ordinanza — n. 33469/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic recidiva arguments and factual evaluation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the sentence's factual evaluation and recidiva classification, but the court found the first ground insufficiently detailed regarding logical flaws and the second ground too generic given the extensive prior record analysis. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, with costs set at 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attacks the factual evaluation without demonstrating illogicality or if it raises generic recidiva arguments without specific analysis of prior convictions' relevance to current danger.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva evaluation factual assessment procedural costs Article 616 c.p.p. reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI FABIO nato a ROMA il 17/02/1963 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15510/25 ritenuto che il primo motivo investe in modo inammissibile profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena senza evidenziare profili di illogicità della .motivazione; ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è generico lessendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente