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Ordinanza — n. 33468/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain due to non-appealable error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to evaluate conditions for acquittal and misqualified the crime. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific legal errors, excluding mere valuation mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific statutory grounds, excluding non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error manifest error standard procedural inadmissibility court of cassation mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti giurisdizione plurima

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
236/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Nuoro ha applicato in data 19 novembre 2024 la pena ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
ed in punto di qualificazione giuridca del fatto con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 c.p.p.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
236/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Nuoro ha applicato in data 19 novembre 2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULAS CRISTOFORO nato a FONNI il 27/06/1971 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15504/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Cristoforo Mulas contro la sentenza n. 236/2024, con cui il Gip presso il Tribunale di Nuoro ha applicato in data 19 novembre 2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed in punto di qualificazione giuridca del fatto con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Inoltre, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma. 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr