Ordinanza — n. 33467/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZERIO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/11/1971 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; C,à7 n R.G.15491/25 ritenuto che il motivo sul vizio parziale di mente è manifestamente infondato, atteso che l'attenuazione dell'imputabilità non esclude di per sé il dolo mentre le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche rispetto alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento delle finalità dell'aggressione; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare oltre che in punto di determinazione della pena, laddove le censure del ricorrente, senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, si limitano a sollecitare una differente valutazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 33467/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; C,à7 n R.G.15491/25 ritenuto che il motivo sul vizio parziale di mente è manifestamente infondato, atteso che l'attenuazione dell'imputabilità non esclude di per sé il dolo mentre le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche rispetto alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento delle finalità dell'aggressione; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare oltre che in punto di determinazione della pena, laddove le censure del ricorrente, senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, si limitano a sollecitare una differente valutazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZERIO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/11/1971 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; C,à7 n R.G.15491/25 ritenuto che il motivo sul vizio parziale di mente è manifestamente infondato, atteso che l'attenuazione dell'imputabilità non esclude di per sé il dolo mentre le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche rispetto alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento delle finalità dell'aggressione; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare oltre che in punto di determinazione della pena, laddove le censure del ricorrente, senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, si limitano a sollecitare una differente valutazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Cons e estensore Il Presid