Ordinanza — n. 33459/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di El Assali Aziz e Mannaoui Youness contro la sentenza n. 258/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 15/04/2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.73 d. P.R. 309/90, è inammissibile. Con i ricorsi si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33459/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 258/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 15/04/2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.73 d. P.R. 309/90, è inammissibile. Con i ricorsi si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ASSALI AZIZ CUI 062MRR4 nato il 14/03/1997 MANNAOUI YOUNESS CUI 05HSA47 nato il 06/04/1991 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15463/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di El Assali Aziz e Mannaoui Youness contro la sentenza n. 258/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 15/04/2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.73 d. P.R. 309/90, è inammissibile. Con i ricorsi si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigl e estensore Il Pres