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Ordinanza — n. 33458/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33458/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33458/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA SALVATORE nato a PALERMO il 01/03/1997 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15459/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33458/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 15459/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;

Parole chiave

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cosa generica sanzioni pecuniarie designazione generica riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA SALVATORE nato a PALERMO il 01/03/1997 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15459/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;

Ritenuto che anche il motivo dedotto in tema di diniego delle attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto. dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato in base al precedente specifico e alle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; ritenuto , con riguardo al trattamento sanzionatorio il difetto di specificità del motivo a fronte di una motivazione logica ed adeguata, sempre in ragione del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre