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Ordinanza — n. 33457/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments against lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances and recidivism application, but the Court found these grounds generic and repetitive of the lower court's detailed reasoning. The decision rests on the principle that appeals cannot re-litigate merits without new, specific arguments distinct from the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; generic complaints regarding the application of mitigating circumstances or recidivism are inadmissible when the lower court has already provided a detailed and logical motivation on the same issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible cassation merits review limitation recidivism application mitigating circumstances denial court costs award specificity requirement adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 135 c.p.
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HE JANG DONG nato il 16/09/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15455/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roi-na, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo dedotto sula mancata. informazione all'imputato della possibilità di prestare il consenso alle pene sostitutive è manifestamente infondato trattandosi di una normativa modificata dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, / già in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata in data 19 dicembre 2024; ritenuto che il motivo sulla esclusione della continuazione è generico perchè non specifica l'interesse del ricorrente rispetto ad una rimodulazione della pena detentiva in misura ridotta e più favorevole all'imputato, rispetto a quella inflitta con la sentenza di primo grado, sebbene maggiore sia risultata solo la pena pecuniaria ma in misura comunque inferiore alla pena detentiva, ove convertita a norma dell'art.135 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Cons ere estensore I