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Ordinanza — n. 33456/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking charges, upholding conviction based on organized selling and high profits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted the defendant for drug trafficking, citing the organized nature of the sale and substantial profits alongside the 70 grams of cocaine. The appellate court's reasoning was deemed logically sound and based on established legal principles regarding the evaluation of minor offense thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the principle that if a negative indicator regarding the minor offense threshold is present, other circumstances cannot alter the legal qualification, and the appellate judgment is logically sound.

Parole chiave

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drug trafficking conviction organized selling structure minor offense threshold procedural inadmissibility procedural costs award legal qualification criteria appellate reasoning review traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO LUCA nato a ROMA il 03/11/1973 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.15448/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 70 di cocaina), sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 le modalità organizzate dello spaccio e gli ingenti guadagni da essi derivati, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dal ricorrente; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per le censure dedotte con riferimento al capo di imputazione relativo al porto ingiustificato di un'accetta e al diniego della continuazione, avendo la Corte di appello di Roma fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 5 settembre 2025 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi