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Ordinanza — n. 33455/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33455/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33455/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENODEH TIMI nato a ROMA il 03/09/1992 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15434/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Roma escluso l'oggettiva tenuità del fatto per. le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà e durata dell'allontanamento, per la non curanza dimostrata rispetto alla segnalazione del braccialetto elettronico e per l'assenza di giustificazioni:di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33455/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali sanzione disciplinare dell'avvocato multe disciplinari

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENODEH TIMI nato a ROMA il 03/09/1992 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 15434/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Roma escluso l'oggettiva tenuità del fatto per. le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà e durata dell'allontanamento, per la non curanza dimostrata rispetto alla segnalazione del braccialetto elettronico e per l'assenza di giustificazioni:di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.