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Ordinanza — n. 33454/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding habitual offense and factual diversity under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Terenzi Mirko inadmissible, rejecting arguments concerning habitual criminal conduct and factual diversity. The appellate court had already established that the defendant's multiple prior convictions and pending cases demonstrated non-occasional deviance, satisfying the statutory requirement for habitual offense without needing prior judicial confirmation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The indication of habitual criminal conduct under Art. 131-bis does not presuppose a prior judicial finding of habituality, and an appeal challenging factual diversity is inadmissible if the imputation relies on at least one valid precautionary order.

Parole chiave

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habitual offense deviance non occasionale factual diversity precautionary orders inadmissibility appeal Italian Penal Code procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.
appare inammissibile /avendo la Corte •di appello di Roma .evidenziato la pluralità dei precedenti penali e dei carichi pendenti: la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, osta - in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970
- al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "non occasionale", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970;
Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084
Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez.
Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENZI MIRKO nato a ROMA il 08/06/1997 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile /avendo la Corte •di appello di Roma .evidenziato la pluralità dei precedenti penali e dei carichi pendenti: la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, osta - in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "non occasionale", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970;

Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034); Ritenuto che il motivo dedotto con riferimento all'eccepita nullità per diversità del fatto rispetto alla contestazione appare manifestamente infondato, atteso che come già evidenziato dalla Corte di appello l'imputazione ha ad oggetto il reato di evasione,rispetto al quale è sufficiente che anche una soltanto delle plurime ordinanze cautelari indicate nell'imputazione fosse valida ed efficace al momento della commissione del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden