Italian Court dismisses appeal against execution judge's denial of suspended sentence due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Reccia's appeal against the denial of a suspended sentence inadmissible. Reccia argued the execution judge failed to provide sufficient reasoning for the decision, but the court found the censure manifestly unfounded. The court ruled that the appeal must be limited to verifying the existence of a logical argumentative structure rather than assessing the correspondence of the reasoning to case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen.; The appeal against an execution judge's decision on a suspended sentence is inadmissible if the reasoning lacks a logical argumentative structure, as the court's review is restricted to verifying the existence of such a structure without assessing its correspondence to case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCIA FRANCESCO nato a MARCIANISE il 29/07/2003 avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco Reccia è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il ricorso denunzia la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01) e in quanto la congrua e logica motivazione della ordinanza impugnata (in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena fondato non solo sulla mancanza di resipiscenza, ma anche sulla oggettiva gravità dei fatti da ricondursi allo scontro tra clan camorristici contrapposti) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen.; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202