Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33449/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33449/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTIANO DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/10/1995 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Demetrio Sartiano e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il ricorrente, il giorno 24 giugno 2025 (quindi dopo la proposizione del ricorso), è stato scarcerato dall'istituto penitenziario di Vibo Valentia in quanto ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (vedi certificazione DAP, in atti); Considerato poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33449/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione differimento dell'esecuzione della pena proroga della carcerazione espulsione procedura di rivendicazione nel pignoramento scarcerazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTIANO DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/10/1995 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Demetrio Sartiano e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il ricorrente, il giorno 24 giugno 2025 (quindi dopo la proposizione del ricorso), è stato scarcerato dall'istituto penitenziario di Vibo Valentia in quanto ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (vedi certificazione DAP, in atti); Considerato poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Rv. 234859);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.