Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33447/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33447/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFORTE CESARIO nato a BRINDISI il 17/10/1966 avverso l'ordinanza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Cesario Monteforte è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato associativo, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi (oltre quindici anni), del periodo di detenzione tra essi intercorso, dei diversi reati fine e dei differenti capi e concorrenti dei due sodalizi criminali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33447/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Cesario Monteforte è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato associativo, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi (oltre quindici anni), del periodo di detenzione tra essi intercorso, dei diversi reati fine e dei differenti capi e concorrenti dei due sodalizi criminali.

Parole chiave

Generato dall'IA
attività criminosa correità criminalità persistente crimine organizzato reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFORTE CESARIO nato a BRINDISI il 17/10/1966 avverso l'ordinanza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Cesario Monteforte è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato associativo, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi (oltre quindici anni), del periodo di detenzione tra essi intercorso, dei diversi reati fine e dei differenti capi e concorrenti dei due sodalizi criminali.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025