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Ordinanza — n. 33446/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33446/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEIO FRANCESCO nato a PACE DEL MELA il 07/11/1938 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v.A) Visti gli atti. Esaminati il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. Considerato che Francesco Puleio, per mezzo del difensore di fiducia avv. Andrea Calderone, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare; Rilevato che, nell'unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33446/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v.A) Visti gli atti. Esaminati il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. Considerato che Francesco Puleio, per mezzo del difensore di fiducia avv. Andrea Calderone, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare; Rilevato che, nell'unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione;

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale assistenza riabilitativa lavoro sociale lavoro del detenuto pericolo di reiterazione attitudine all'integrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEIO FRANCESCO nato a PACE DEL MELA il 07/11/1938 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v.A)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. Considerato che Francesco Puleio, per mezzo del difensore di fiducia avv. Andrea Calderone, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare; Rilevato che, nell'unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione;

Considerato che, in esito al preliminare esame presidenziale il ricorso veniva rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che nelle more del giudizio (in data 13 luglio 2025) interveniva il decesso del ricorrente, come da documentazione prodotta dal suddetto difensore; Considerato che a seguito del decesso di Francesco Puleio deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (senza ulteriori statuizioni in tema di spese) e non già l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, come statuito in precedenti decisioni (Sez. 7 n.28464 del 19/04/2023, non massinnata;

Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022, Rv. 283324; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, non massimata) che questo Collegio non condivide; Considerato, infatti, che la disposizione del codice di rito applicabile in via analogica alla presente fattispecie è l'art. 591 e non già l'art. 620, atteso che a seguito della morte del ricorrente, al quale sia stata negata una misura alternativa alla detenzione, viene meno qualsiasi interesse alla impugnazione, con conseguente inammissibilità della medesima, mentre a nessuna delle varie ipotesi previste dal citato art. 620 ai fini dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato può essere equiparato il caso di specie;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 sette