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Ordinanza — n. 33445/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33445/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASORSA VITO nato a CORATO il 20/08/1984 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Vito Lasorsa è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come fosse stato accertato il concreto rischio che l'incendio si sviluppasse; Rilevato che integra il delitto tentato dì incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01), evenienza accertata nel caso concreto attraverso l'analisi della condotta dell'agente e dello stato dei luoghi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33445/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Vito Lasorsa è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come fosse stato accertato il concreto rischio che l'incendio si sviluppasse; Rilevato che integra il delitto tentato dì incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01), evenienza accertata nel caso concreto attraverso l'analisi della condotta dell'agente e dello stato dei luoghi;

Parole chiave

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incendio intenzionale lotta contro gli incendi danni da incendio prodotto infiammabile assicurazione privata contro gli incendi pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASORSA VITO nato a CORATO il 20/08/1984 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Vito Lasorsa è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come fosse stato accertato il concreto rischio che l'incendio si sviluppasse; Rilevato che integra il delitto tentato dì incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01), evenienza accertata nel caso concreto attraverso l'analisi della condotta dell'agente e dello stato dei luoghi;

Considerato, quindi, che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202