Italian Court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine under Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mario Falanga inadmissible because the appellant explicitly renounced the litigation on June 24, 2025. The court noted that the renunciation was formalized through a specific act submitted by the appellant's defense attorney and special prosecutor. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant expressly renounces the litigation, resulting in a declaration of inadmissibility and a mandatory order to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA MARIO nato a BOSCOREALE il 02/06/1972 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorrente Mario Falanga, con atto del 24 giugno 2025 per mezzo del difensore e procuratore speciale, ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.