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Ordinanza — n. 33441/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33441/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURICI MASSIMO FRANCO nato a MAZZARINO il 26/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Massimo Franco Maurici sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, della sua persistente pericolosità sociale e della probabilità di ricaduta nel reato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33441/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione esame delle censure formali motivazione nel merito infrazione privilegiata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURICI MASSIMO FRANCO nato a MAZZARINO il 26/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Massimo Franco Maurici sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, della sua persistente pericolosità sociale e della probabilità di ricaduta nel reato;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.