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Ordinanza — n. 33439/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible; court rejects request for different merit evaluation regarding probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo De Rosa's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked his probation due to his presence in a car with two individuals having police records at night, rejecting his defense that he left home to retrieve his dog. The court ruled that the lower tribunal's reasoning was coherent and that the appellant merely sought a different assessment of the merits, which is not permissible on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal against a decision revoking probation is inadmissible if the appellant merely requests a different evaluation of the merits without alleging specific legal violations or defects in reasoning.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal merit evaluation Tribunal of Surveillance legal fees and fine aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 116 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a NAPOLI il 10/09/1981 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Vincenzo De Rosa e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha disposto la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, per essere stato trovato dalle forze dell'ordine - in orario notturno nel quale non gli era consentito di lasciare la propria abitazione - all'interno di una autovettura in compagnia di due persone gravate da precedenti di polizia;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha osservato che, in ragione di tali comportamenti, la misura alternativa doveva essere necessariamente revocata essendo, tra l'altro, rimasta priva di riscontro la tesi difensiva secondo cui l'odierno ricorrente si era dovuto allontanare da casa per recuperare il proprio cane; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025