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Ordinanza — n. 33438/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33438/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPINATO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 16/12/1976 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; t Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Massimiliano Scarpinato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Catania, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative alla detenzione seguite dalla commissione di nuovi reati, della non regolare condotta in carcere e del parere non favorevole alla concessione di una misura alternativa espresso dal gruppo di osservazione e trattamento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33438/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; t Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Massimiliano Scarpinato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Catania, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative alla detenzione seguite dalla commissione di nuovi reati, della non regolare condotta in carcere e del parere non favorevole alla concessione di una misura alternativa espresso dal gruppo di osservazione e trattamento;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sviamento della giustizia legittimo sospetto di parzialità vizi procedurali esame di merito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPINATO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 16/12/1976 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Massimiliano Scarpinato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Catania, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del condannato in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative alla detenzione seguite dalla commissione di nuovi reati, della non regolare condotta in carcere e del parere non favorevole alla concessione di una misura alternativa espresso dal gruppo di osservazione e trattamento;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025