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Ordinanza — n. 33437/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding ineffective probation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal by Francesco Spano inadmissible and ordered him to pay legal fees and a fine. The Tribunal of Surveillance had previously invalidated Spano's probation order because he failed to sign required documents despite receiving proper notification. Spano argued for a different evaluation of these procedural elements but offered no substantive legal grounds to overturn the tribunal's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks any basis in law or fact, requiring the court to dismiss it without examining the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded probation order procedural evaluation legal fees Cassa delle ammende Tribunale di sorveglianza trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 113 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO' FRANCESCO nato a CATANIA il 30/11/1967 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Francesco Spanò e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha dichiarato la inefficacia dell'ordinanza con la quale, a suo tempo, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva concesso all'odierno ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova, in ragione della mancata sottoscrizione delle prescrizioni nonostante l'avvenuta notifica dell'ordinanza concessiva a mani della moglie del condannato;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha osservato che, in ragione di tali comportamenti, la misura dell'affidamento doveva essere dichiarata inefficace stante il disinteresse dimostrato dallo Spanò al riguardo; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.