Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for violating special surveillance obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ivan Ceccotti inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant challenged a lower court's confirmation of his criminal liability for violating special surveillance obligations, specifically regarding curfew and residence rules, which resulted in a one-year prison sentence. The court rejected the generic complaints about the absence during police checks and the sentencing, noting that the first instance correctly applied statutory mitigating factors and the minimum statutory penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as generic complaints failing to engage with the reasoning of the contested judgment do not constitute a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCOTTI IVAN nato a FOLIGNO il 22/10/1982 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Ivan Ceccotti lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00 e di non uscire prima delle ore 06:00, non essendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 02:00 del giorno 16 giugno 2018) in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, con condanna alla pena di anni uno di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva;
Considerato, che le censure del ricorrente riguardanti la sua assenza presso l'abitazione in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine risultano assolutamente generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato e la sua penale responsabilità; Rilevato, inoltre, che le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate considerato che la pena è stata fissata nel minimo edittale e che le invocate attenuanti generiche - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - sono state riconosciute dal primo giudice;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ettembr