Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33435/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuability due to lack of planning evidence between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33435/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Brignoli inadmissible, upholding the lower court's decision regarding criminal continuability. The court found that a seven-year gap between the 2011 crime and the subsequent bankruptcy fraud rendered the crimes autonomous resolutions rather than a continuous plan. Consequently, the court rejected the argument that Brignoli's role as a company representative or the victims' identity established a continuous criminal intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The absence of evidence proving the defendant planned the subsequent crime from the time of the first offense precludes the application of criminal continuability, requiring autonomous sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuability autonomous resolutions planning evidence time interval gap legal representative status bankruptcy fraud Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLI GIANLUCA nato a BERGAMO il 02/06/1956 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata pronunciata in sede di rinvio. Rilevato che il ricorso di Gianluca Brignoli è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nel motivo aggiunto, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato (risalente all'anno 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di fallimento, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi (sette anni), non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che egli fosse il legale rappresentante della DIMA s.r.l. e che siano stati commessi in danno della Agenzia delle Entrate.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025