Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merits review outside jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner requested a substantive review of the merits, which is outside the scope of a jurisdictional proceeding. The petitioner argued for alternative measures like community service, but the lower court correctly refused based on the gravity of the crime, numerous prior convictions, and persistent social danger. Consequently, the court rejected the claim for a different assessment of these elements and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in supervision proceedings are limited to legal violations and motivational defects; requests for a different substantive evaluation of facts or alternative measures are inadmissible as they constitute a plea for a merits judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA JASON nato a LICATA il 06/11/1995 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di lason Lauria sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del predetto in ragione della gravità del reato da lui commesso, dei suoi numerosi precedenti penali, della sua persistente pericolosità sociale e del mancato inizio, allo stato, di un serio processo di revisione critica;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202