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Ordinanza — n. 33432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it requested a substantive review of the merits, which is outside the scope of a jurisdictional proceeding. The appellant, Antonio Dessì, challenged the Tribunal of Surveillance's refusal of a community service order, citing the severity of his crimes and prior recidivism. The court rejected these arguments as they constituted an improper attempt to substitute the lower court's rational assessment of social danger with a different merit-based evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in surveillance proceedings are limited to legal violations and motivational defects; requests for a different substantive assessment of the case facts or a new evaluation of social danger are inadmissible as they seek a judgment on the merits.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissibility merit review jurisdictional limits recidivism assessment motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSI' ANTONIO nato a TIVOLI il 01/04/1975 avverso l'ordinanza del 11/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Dessì sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei confronti del predetto in ragione della gravità del reato commesso, dei suoi numerosi precedenti penali, della sua persistente pericolosità sociale e del reato da lui commesso nel corso degli arresti domiciliari che, per tale ragione, gli erano stati poi revocati;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza e che vale anche per la detenzione domiciliare (da intendersi ammissibile), pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025