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Ordinanza — n. 33430/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violation of surveillance obligations due to generic intent and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Tonino Amato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claim of ignorance regarding his location to be an inamissible request for an alternative reading of the facts, as he was caught violating the prohibition to leave his residence without authorization. Relying on established case law, the court affirmed that such violations require only generic intent, which was present since the appellant was not in his home commune when discovered by police.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. n. 159/2011; Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: Violation of surveillance obligations requires only generic intent, and appeals contesting the factual basis of such violations are inadmissible if they demand an alternative reading of proven facts.

Parole chiave

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surveillance obligations generic intent inadmissible appeal procedural costs prohibition violation Cassation Court criminal liability divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. n. 159/2011
'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
Considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TONINO nato a LAMEZIA TERME il 15/06/1990 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Tonino Amato è manifestamente infondato; Ritenuto che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria pronunciata il giorno 9 luglio 2021 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui alli art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (commesso in Montebello Ionico il 29 maggio 2019), per avere violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza, avendo trasgredito la prescrizione relativa all'obbligo di non lasciare il comune di residenza (Reggio Calabria) senza la preventiva autorizzazione;

Considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (e non specificamente contestato dal ricorrente) che l'imputato non si trovava nel comune di residenza dato che era stato sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalle forze di polizia, in Montebello Ionico nella data sopra indicata; Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01);

Rilevato, quindi, che il ricorrente — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato — sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti sostenendo apoditticamente di ignorare di essersi allontanato dal territorio di Reggio Calabria nella data sopra indicata;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 se