Cassation court dismisses appeal for carrying a red-handled folding knife without cause, upholding minimum sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Paolo Chinnici inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a six-month prison sentence and €1,000 fine for carrying a red-handled folding knife without justification. The court rejected the claim that the sentence was below the statutory minimum, noting it had already been set at that level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 I. 110/75; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the statutory minimum penalty, rendering any request for reduction legally impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNICI PAOLO nato a PALERMO il 06/10/1967 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Paolo Chinnici è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 6 febbraio 2024, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 I. 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello pieghevole con manico di colore rosso e lama in acciaio della lunghezza di cm 12,5, di cui cm 5 di lama (fatto commesso in Palermo il 16 aprile 2021);
Ritenuto che il ricorrente lamenta la mancata determinazione della pena nella misura del minimo edittale sebbene la stessa sia stata già fissata in tale misura con la conseguente impossibilità di ridurla ulteriormente; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025.