Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a qualified defense attorney post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Seferovic Miceli Dajgor inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition against a Tivoli GIP order dated March 10, 2025, without engaging a qualified defense attorney. The court ruled that under the 2017 law, appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility, and since the appellant failed to comply, the appeal was rejected and costs were assigned to him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MICELI DAJGOR nato a FRASCATI il 06/10/1988 avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa il 10 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stato proposto personalmente da Seferovic Miceli Dajgor e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.