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Ordinanza — n. 33424/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alfredo Cancenni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower courts had previously convicted him of the crime in Article 681 of the Penal Code but applied the benefit of non-mention. The Court rejected the arguments as mere repetitions of previously dismissed complaints lacking any new contradictory evidence or legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 681 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals that merely reiterate facts and arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance without presenting new elements or legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments Article 681 Penal Code benefit of non-mention Court of Cassation procedural inadmissibility court costs and fine principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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Art. 681 cod. pen.
Rilevato che il ricorso di Alfredo Cancenni è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva condannato l'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 681 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 681 cod. pen
Rilevato che il ricorso di Alfredo Cancenni è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva condannato l'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 681 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCEMI ALFREDO nato a PALERMO il 09/08/1989 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Alfredo Cancenni è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva condannato l'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., riformandola limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione; Rilevato che le censure difensive presentano un connotato di mera reiterazione, rispetto alle doglianze già prospettate dinanzi ai giudici di merito e, in tale sede, disattese con motivazione ampia e congruente, oltre che priva del pur minimo profilo di contraddittorietà.

L'impugnazione, sostanzialmente, tende a provocare una rivisitazione della già compiuta disamina degli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall'incarto processuale (sarebbe a dire, auspica il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità), deducendo l'insussistenza del contestato reato ed il travisamento o la errata valutazione di prove; Considerato, quindi, che tali doglianze presentano un carattere fattuale e confutativo, risolvendosi nell'invito ad una nuova valutazione dei dati probatori presenti nell'incarto processuale;

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202