Italian appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after early release from prison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Nigrelli's appeal inadmissible because he had been released early from prison on August 31, 2025, eliminating the interest in the decision. Nigrelli argued against the dismissal, but the court noted that no additional penalties or costs are imposed when the loss of interest occurs after the appeal is filed. Consequently, the ruling followed established precedent that such cases do not result in a conviction for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen: When the interest in a cassation appeal ceases after its filing, the appeal is declared inadmissible without imposing costs or pecuniary sanctions on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRELLI FRANCESCO nato a ROMA il 28/10/1990 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ,n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Francesco Nigrelli e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stato il ricorrente scarcerato, per intervenuta espiazione della pena, il giorno 31 agosto 2025 dall'istituto penitenziario di Rebibbia N.C. a seguito di concessione della liberazione anticipata (vedi certificazione DAP, in atti); Considerato poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.