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Ordinanza — n. 33373/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting criminal continuation claim due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued for a single criminal design based on three prior convictions, but the court found the GIP correctly evaluated the lack of specific evidence linking disparate acts like drug possession, threats, and extortion. The decision relied on established principles that mere temporal proximity or shared legal interests are insufficient without concrete proof of a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuation requires specific evidence of a unified criminal design, and mere temporal proximity or homogeneity of protected legal interests is insufficient to establish premeditation.

Parole chiave

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criminal continuation unified criminal design GIP execution order evidence of premeditation favor rei principle detenzione di stupefacenti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze di cui all'istanza; Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULELLA GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 30/04/1984 avverso l'ordinanza del 22/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Pulella, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze di cui all'istanza; Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente lamenta un'insussistente carenza di motivazione a fronte del fatto della valutazione da parte del giudice dell'esecuzione degli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti nelle sentenze di cognizione, apprezzati con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, visto che la radicale disomogeneità delle condotte (detenzione di stupefacente, minaccia ed estorsione) è stata valutata come indizio contrario alla preordinazione e che la sola prossima temporale e spaziale di alcune di queste condotte non fosse sufficiente a sopperire alla carenza di altri elementi; che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e osservarsi che non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati e la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale, né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec