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Ordinanza — n. 33372/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUANG XIUQIN nato il 05/05/1965 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17/12/2024, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione appellata da Xiuquin Huang, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12bis, d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 25.000,00 di multa; Ritenuto che con unico motivo si lamenta che l'imputato non comprendeva la lingua italiana e gli atti che lo riguardavano non erano stati tradotti; che «in tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive)» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 - 01); che, in ogni caso, la parte che eccepisce l'omessa traduzione degli atti «ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. 1, n. 20159 del 19/02/2025, V.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 22, commi 12 e 12bis, d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 25.000,00 di multa; Ritenuto che con unico motivo si lamenta che l'imputato non comprendeva la lingua italiana e gli atti che lo riguardavano non erano stati tradotti; che «in tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive)» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 - 01); che, in ogni caso, la parte che eccepisce l'omessa traduzione degli atti «ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. 1, n. 20159 del 19/02/2025, V.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche discriminazione linguistica grave deficienza del procedimento all'estero asserzione difendibile diritto di traduzione allegazioni d'asilo contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUANG XIUQIN nato il 05/05/1965 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17/12/2024, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione appellata da Xiuquin Huang, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12bis, d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 25.000,00 di multa; Ritenuto che con unico motivo si lamenta che l'imputato non comprendeva la lingua italiana e gli atti che lo riguardavano non erano stati tradotti; che «in tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive)» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 - 01); che, in ogni caso, la parte che eccepisce l'omessa traduzione degli atti «ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. 1, n. 20159 del 19/02/2025, V.

Rv. 287994 - 01); che il ricorrente deduce un astratto pregiudizio e non indica gli atti che glielo avrebbe procurato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Coigliere st