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Ordinanza — n. 33371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest after sentence expiration; procedural bar applies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the sentence had already expired, eliminating any remaining interest in the relief sought. The applicant argued that language barriers rendered his behavioral statements equivocal, but the Court found the lower tribunal's assessment complete and logical. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the sentence has already been fully served before the appeal is heard, as the condemned no longer has a stake in the outcome.

Parole chiave

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lack of interest sentence expiration cassation inadmissibility procedural bar court costs barriera linguistica allontanamento nonostante motivi di salute impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
280171 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
280171 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020
(In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa)» (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCOVICI ADRIAN nato il 03/02/1986 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

C4 Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 17/0/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Adrian Fercovici; Ritenuto che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sugli atteggiamenti del condannato in ragione del fatto che le sue affermazioni sarebbero rese equivoche dalla sua scarsa conoscenza della lingua; che tutti gli elementi sono stati vagliati con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il beneficio era stato richiesto con riferimento ad una pena da espiare fino alla data 27/06/2025, oramai decorsa; che «è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa)» (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de