Cassation court dismisses appeal against indult revocation due to clerical errors in citing case dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to revoke the indult granted to Pietro Vicenti. Although the appellant argued the revocation relied on non-existent judgments, the court found the legal prerequisites for revocation were clearly met under Article 1, Paragraph 3 of Law No. 241/2006. The court determined that the appellate court's decision contained only a material error in citing the dates of the granting judgments, which does not affect the substantive validity of the revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 3 della legge n. 241/2006; Il ricorso contro la revoca dell'indulto è inammissibile se l'errore riguarda solo la citazione materiale delle sentenze, non incidendo sulla sussistenza dei presupposti di legge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENTI PIETRO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 23/05/1950 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 10/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a Pietro Vicenti; Ritenuto che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, sostiene che la Corte territoriale abbia disposto la revoca con riferimento a sentenze inesistenti; che in realtà i presupposti per la revoca, che va disposta d'ufficio e che non richiede specifiche valutazioni, sono sussistenti e il provvedimento incorre in un mero errore materiale nella compilazione della motivazione dove si indica correttamente come reato commesso nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241/2006 una ricettazione del 22/06/2007, oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari in data 22/09/2002, irrevocabile dal 10/10/2023 ma si indicano erroneamente le sentenze che hanno concesso l'indulto: sentenza del Tribunale di Forlì - sez. dist. di Cesena in data 13/02/2019, anziché 13/02/2009, e sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini in data 18/10/2016, anziché 18/10/2006, come per entrambe le sentenze si ricava agevolmente dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore Generale territoriale con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza con richiesta di revoca dei benefici; che l'errore materiale in motivazione non può refluire né sulla verifica della sussistenza dei presupposti di legge né sul dispositivo della decisione nel quale si fa riferimento alle sentenze oggetto della richiesta del Procuratore Generale territoriale e in ogni caso a quelle che hanno concesso il beneficio dell'indulto a Pietro Vicenti, così agevolmente identificabili in atti, non essendovene altre nel provvedimento di cumulo che abbiano concesso analogo beneficio;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigtiere e n