Ordinanza — n. 33368/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI NICOLA nato a TERLIZZI il 20/03/1986 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 30/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a Nicola Mansi; Letta la memoria difensiva in data 09/09/2025, nella quale si insiste sulle questioni dedotte e si richiede un pronunciamento interpretativo di questa Corte; Ritenuto che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione; che inconducente è la prospettazione dell'estinzione della pena oggetto dell'indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33368/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione; che inconducente è la prospettazione dell'estinzione della pena oggetto dell'indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI NICOLA nato a TERLIZZI il 20/03/1986 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 30/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a Nicola Mansi; Letta la memoria difensiva in data 09/09/2025, nella quale si insiste sulle questioni dedotte e si richiede un pronunciamento interpretativo di questa Corte; Ritenuto che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione; che inconducente è la prospettazione dell'estinzione della pena oggetto dell'indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez.
U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso-il 25 settembre 2025 Il Con,5Wiere estensore Il re