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Ordinanza — n. 33366/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33366/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33366/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 11/07/2024, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione appellata da Nello Branciaroli, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895/67 e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dal Branciaroli, la difesa prospetta ancora argomenti di fatto, inammissibili anche perché già addotti alla Corte territoriale e nel giudizio di appello negativamente apprezzati, e inconferenti perché basati sulla mera ipotesi di una dimenticanza dell'imputato tale da escludere il dolo; che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, 4 e 7 I.n. 895/67 e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dal Branciaroli, la difesa prospetta ancora argomenti di fatto, inammissibili anche perché già addotti alla Corte territoriale e nel giudizio di appello negativamente apprezzati, e inconferenti perché basati sulla mera ipotesi di una dimenticanza dell'imputato tale da escludere il dolo; che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva spese di difesa prova del dolo indennizzo del difensore d'ufficio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 11/07/2024, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione appellata da Nello Branciaroli, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895/67 e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dal Branciaroli, la difesa prospetta ancora argomenti di fatto, inammissibili anche perché già addotti alla Corte territoriale e nel giudizio di appello negativamente apprezzati, e inconferenti perché basati sulla mera ipotesi di una dimenticanza dell'imputato tale da escludere il dolo; che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere es ensore Il re