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Ordinanza — n. 33365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for illegal entry, citing lack of poverty assessment and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's fine for illegal entry. The appellant argued for poverty-based leniency and generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as insufficient under current immigration law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/98; Art. 62-bis, c.p.: In cases of clandestine immigration, poverty alone does not justify excluding the crime, and generic mitigating circumstances require positive elements beyond mere lack of criminal record.

Parole chiave

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illegal entry clandestine immigration mitigating circumstances poverty assessment criminal fine procedural inadmissibility Cassation appeal allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14/03/2025, con la quale il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5quater, d.lgs.
Art. 62-bis, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM (CUI 04333PK) nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 14/03/2025 del GIUDICE DI PACE di PIOMBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14/03/2025, con la quale il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5quater, d.lgs. n. 286/98 Hicham Boutlib, condannandolo alla pena di euro 15.000,00 di multa; Ritenuto che è infondato il primo motivo con il quale si lamenta l'omessa valutazione dello stato di indigenza dell'imputato, poiché «in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01); che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso_il 25 settembre 2025 Il Consiglie nso