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Ordinanza — n. 33363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation revocation, upholding Tribunal's right to assess recent criminal acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of probation inadmissible. The Tribunal of Surveillance had revoked the measure based on recent allegations of money laundering, which the Court deemed relevant to the detainee's reintegration. The Court rejected the claim of legal violation, ruling that the Tribunal correctly evaluated these facts without waiting for the criminal trial's conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 27 c.p.s.; nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.

Parole chiave

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probation revocation surveillance procedure money laundering reintegration assessment inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale procedura di revisione penale procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De
Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni
Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 22/03/1992 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 30/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova, già concessa a Giuseppe Torrisi; Ritenuto che «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De, Rv. 276498 - 01;

Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695 - 01); che pertanto legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha valutato le risultanze relativi alle plurime contestazioni di illeciti di ricettazione, uno dei quali commesso il 18/03/2025, quindi in epoca recente durante l'applicazione della misura alternativa; Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Córisig)iere estensore Il P