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Ordinanza — n. 33362/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33362/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELO RICCARDO nato a FOGGIA il 11/09/1992 avverso la sentenza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia applicava a Riccardo Colangelo, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il giudice di merito, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati al ricorrente, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33362/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese legate all'invalidità ripetibili dell'avvocato assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia applicava a Riccardo Colangelo, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELO RICCARDO nato a FOGGIA il 11/09/1992 avverso la sentenza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia applicava a Riccardo Colangelo, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il giudice di merito, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati al ricorrente, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il