Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to new evidence of mafia association involvement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's revocation of probation for Diego Enrico Mavilla. The appellant argued the revocation was legally flawed because it relied on a precautionary order later annulled for lack of necessity. The court ruled that new evidence of mafia association membership, even if derived from an annulled precautionary measure, legitimately alters the risk assessment required for probation. Consequently, the revocation was deemed legally sound and the appeal dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.s.; Art. 168 c.p.s.: Probation may be revoked upon the emergence of new facts indicating a change in the risk profile, such as involvement in mafia associations, even if derived from a subsequently annulled precautionary order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVILLA DIEGO ENRICO nato a CATANIA il 19/10/1976 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 30/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a Diego Enrico Mavilla; Letta la memoria difensiva in data 07/07/2025, nella quale si contesta l'assegnazione alla Sezione settima deducendo che il ricorso si fonda su una questione di diritto in ordine all'illegittimità della revoca della misura alternativa in ragione di un'ordinanza cautelare revocata dal Tribunale del riesame per l'insussistenza delle esigenze cautelari;
Ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095); che il Tribunale di sorveglianza ha motivato ampiamente e in fatto, con congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità, circa la gravità del fatto contestato e circa la incompatibilità di una affiliazione ad una associazione di stampo mafioso rispetto al programma di reinserimento sotteso a qualunque misura alternativa; che la gravità delle condotte commesse emerge anche dal provvedimento che annulla l'ordinanza di applicazione della misura cautelare; si evidenzia l'insussistenza di prove dell'attuale pericolo di reiterazione del reato, ma si ritengono sorrette da gravi indizi di colpevolezza le contestazioni; che già la giurisprudenza di legittimità ha considerato legittima la revoca della misura alternativa che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso nel momento in cui ignorava la pendenza di un procedimento nel quale erano stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per reati di partecipazione ad associazione mafìosa e che, del tutto verosimilmente, se ne avesse avuto conoscenza mai avrebbe concesso il beneficio (Sez. 1, n. 47385 del 29/11/2024, Solano, n.m.); che in questi termini è congruamente motivato il provvedimento impugnato;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consli: