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Ordinanza — n. 33359/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33359/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33359/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 16/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione appellata da Alessandro Bologna, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 23 I.n. 110/75 e, riconosciuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza in data 14/07/2020, lo ha condannato in aumento alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33359/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 23 I.n. 110/75 e, riconosciuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza in data 14/07/2020, lo ha condannato in aumento alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Parole chiave

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circostanze attenuanti scemata imputabilità mancata prova di parzialità apprezzamento manifestamente errato infrazione privilegiata censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 16/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione appellata da Alessandro Bologna, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 23 I.n. 110/75 e, riconosciuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza in data 14/07/2020, lo ha condannato in aumento alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non nneritevolezza»;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciSb il 25 settembre 2025 - Il Consigliere estensore -